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Novità in materia di Prevenzione Incendi - Finasser
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Novità in materia di Prevenzione Incendi;

Novità in materia di Prevenzione Incendi

Corso Antincendio

Novità in materia di Prevenzione Incendi

Corso Antincendio

Nel 2022 sono entrati in vigore tre importanti Decreti Ministeriali, che sostituiscono il precedente DM del 10 Marzo 1998:
DM 1 settembre 2021 – Criteri generali per il controllo e la manutenzione
DM 2 settembre 2021 – Su formazione e gestione emergenze
DM 3 settembre 2021 – Su valutazione del rischio e misure precauzionali di esercizio
I tre decreti, entrati in vigore il 04 Ottobre 2022, introducono importanti novità riguardanti la gestione della sicurezza antincendio, la designazione e la formazione degli addetti alla prevenzione incendi.

COSA CAMBIA PER LA FORMAZIONE?

Il DM 02 settembre 2021 definisce nuovi criteri minimi per i corsi di formazione e le qualità professionali dei docenti coinvolti.
La nuova normativa individua tre gruppi di percorsi formativi in base al livello di rischio a cui sono esposti i lavoratori:
– LIVELLO 1 (ex rischio basso), che prevede un corso di formazione della durata di 4 ore
– LIVELLO 2 (ex rischio medio), che prevede un corso di formazione della durata di 8 ore
– LIVELLO 3 (ex rischio alto), che prevede un corso di formazione della durata di 16 ore

Corso Antincendio

Alcune delle novità introdotte riguardano l’obbligo della prova pratica per tutti i Livelli di rischio e la possibilità di svolgere la parte teorica in modalità FAD sincrona.


La novità più importante riguarda l’obbligo di aggiornamento: fino all’entrata in vigore della nuova normativa, il Datore di Lavoro era obbligato a formare il lavoratore alla gestione della sicurezza antincendio e ad aggiornare periodicamente il corso di formazione, senza quindi definire un periodo di validità preciso.

Il Decreto finalmente chiarisce la periodicità, introduce l’obbligo di aggiornamento quinquennale della durata di 2, 5 e 8 ore rispettivamente per il livello 1, 2 e 3.

COSA SUCCEDE AI CORSI SVOLTI CON LA VECCHIA MODALITA’?

Se il corso di formazione è stato svolto da più di 5 anni, perciò antecedente al 04/10/2017, i Datori di Lavoro hanno tempo fino al 04/10/2023 per provvedere all’aggiornamento dello stesso.

Se non sono ancora trascorsi 5 anni, è necessario effettuare un corso di aggiornamento entro 5 anni dalla data del corso di formazione.