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DPR 462 del 2001 e verifica della messa a terra - Finasser
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DPR 462 del 2001 e verifica della messa a terra;

DPR 462 del 2001 e verifica della messa a terra

Il dpr 462/01 è un Decreto del Presidente della Repubblica emanato nel 2001 ed entrato in vigore nel 2002. Tale decreto regolamenta nello specifico la verifica messa a terra degli impianti elettrici nelle zone in cui sussiste un pericolo di esplosione degli impianti di protezione delle scariche atmosferiche. Nello specifico sono definite le verifiche che devono compiere i responsabili delle attività, le verifiche periodiche impianti elettrici e molto altro. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

L’impianto di messa a terra, conosciuto anche semplicemente come impianto di terra, è quella parte di impianto elettrico che si attiva in caso di guasto o malfunzionamenti e consente di evitare la folgorazione delle persone per i contatti indiretti. Un impianto di questo tipo, infatti, è composto da elementi metallici che per motivi di sicurezza collegano le parti dell’impianto. In particolare, si tratta di un sistema di sicurezza fondamentale per la sicurezza dell’impianto stesso ma non solo.

La messa a terra impianto elettrico fa sì che gli elementi metallici dell’impianto confluiscano verso il terreno, per evitare che questi acquisiscano un differente potenziale in concomitanza con un guasto o un imprevisto.

Il dpr 462/01, conosciuto come “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”, obbliga i responsabili delle attività alla verifica messa a terra, un’operazione fondamentale per far sì che lo stato degli impianti sia sempre sotto controllo.

Cosa è la verifica di impianto di messa a terra?

La verifica di impianto di messa a terra non è altro che un controllo periodico stabilito dalla normativa di riferimento, in base alla quale il datore di lavoro deve farla eseguire sugli impianti elettrici presenti e a intervalli biennali o quinquennali.

Chi ha l’obbligo di verificare gli impianti di messa a terra?

L’obbligo di far verificare tali impianti è previsto per tutte le attività lavorative che abbiano all’interno almeno un lavoratore.

E’ previsto tale obbligo anche per i condomini, in questo caso il responsabile è direttamente l’amministratore; per le chiese, in questo caso se ne occupa il parroco; per le scuole se ne occupa il preside e per i circoli ricreativi e le attività comunali di cui è responsabile il sindaco.

Si ricorda che sono previste delle sanzioni a carico del datore di lavoro o dei soggetti a cui spetta l’obbligo di far verificare l’impianto.

Il datore di lavoro deve rivolgersi agli Organismi abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico, si pensi a Nemesi srl, ASL, Arpa. Si parla di questi perché sono solo gli organismi di questo settore a poter effettuare le verifiche vere e proprie.

Verifiche periodiche impianti elettrici

Chi è responsabile di un luogo di lavoro è obbligato dalla legge a richiedere anche le verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra. La verifica periodica prevista dalla normativa non è altro che una sorta di “revisione” dell’impianto. Questa non deve essere confusa con la manutenzione periodica degli impianti elettrici di cui si può occupare anche l’elettricista. Lo stesso può però segnalare eventuali problematiche o dare consigli su migliorie da apportare.

I responsabili, in particolare, devono avere il verbale di verifica rilasciato dall’apposito organismo di ispezione da esibire in caso di eventuali controlli e ispezioni

Per procedere alla suddetta verifica è necessaria:

– la dichiarazione di conformità rilasciata al titolare degli impianti da chi ne ha effettuato l’installazione;

– la denuncia dell’impianto di terra ed eventualmente anche il progetto nel caso in cui sia richiesto in base alla tipologia di attività svolta.

Si ricorda però che le verifiche in oggetto possono essere eseguite anche in mancanza di documenti, della quale però dovrà essere data comunicazione nel verbale.

Ogni quanto si fa la verifica di messa a terra?

La verifica messa a terra ogni quanto deve essere fatta? Anche a questa domanda risponde il DPR 462/2001. Il decreto del 2001, infatti, stabilisce nel dettaglio quali sono gli impianti che devono essere oggetto di verifica e le relative tempistiche.

Nello specifico è prevista per:

● impianti elettrici di messa a terra,

● dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche,

● impianti elettrici situati in luoghi in cui sussiste il pericolo di esplosione.

La verifica deve essere effettuata ogni due anni nel caso di impianti situati in:

● cantieri,

● locali adibiti ad uso medico e similari come gli ambulatori veterinari, ecc…

● luoghi ad alto rischio di incendio,

● luoghi con pericolo di esplosione.

Sono sottoposti a verifiche con scadenza quinquennale tutti gli impianti installati in luoghi diversi da quelli per i quali è previsto tassativamente il controllo ogni due anni.

Messa A Terra
Messa A Terra

Chi può verificare l’impianto di messa a terra?

Le verifiche dell’impianto di messa a terra possono essere eseguite solamente dagli Organismi Ispettivi di tipo “A” privati e muniti di apposita abilitazione. Tali Organismi devono poi seguire le leggi e normative europee oppure quelle disposte da ASL e ARPA. Nessun altro, nemmeno l’elettricista o i dipendenti di studi professionali di progettazione degli impianti elettrici, possono occuparsi di queste verifiche. A questi possono però essere affidati degli specifici incarichi di manutenzione degli impianti suddetti.

Quali sono i costi per la verifica impianto di messa a terra?

E’ difficile effettuare una stima precisa per la verifica di un impianto. Il costo di questa operazione dipende da aspetti variabili e per tale motivo è necessario rivolgersi agli specialisti del settore che sapranno senza dubbio fornire tutte le risposte del caso.

E’ fondamentale precisare che fino al 31 dicembre 2019 il costo cambiava a seconda degli Organismi di riferimento. Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha da sempre incentivato la concorrenza commerciale tra gli Organismi così da calmierare i prezzi e così ogni Organismo ha iniziato a proporre un proprio listino prezzi.

A questo però è susseguita un’importante modifica apportata dall’articolo 7 bis. Nello specifico è stato stabilito che gli organismi debbano attenersi al listino dell’ISPESL del 2005 e successive modifiche.

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