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Faqs - Finasser
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Faqs;

Faqs

Datore di lavoro, art. 2, è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, identificabile con il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Il medico competente è il professionista (potrebbe anche essere un dipendente) nominato dal datore di lavoro per collaborare con lui e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione e attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Inoltre il medico competente programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.

L’RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Il Servizio di Prevenzione e Protezione provvede a:

  • individuare i fattori di rischio;
  • elaborare misure preventive e protettive per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
  • proporre programmi di informazione e formazione;
  • fornire specifiche informazioni ai lavoratori sui rischi potenziali e sulle misure di prevenzione da adottare

Non può essere nominato nessuno, in quanto tecnicamente non è una nomina; bensì si tratta di un’elezione tra i dipendenti iscritti a libro paga. Il dipendente eletto dovrà frequentare un corso di formazione di 32 ore di cui 28 frequentabili on-line e 4 di approfondimento in aula relative alle competenze sindacali, a meno che non l’abbia già frequentato. Terminate le 28 ore on-line il sistema proporrà in automatico il n. di telefono da contattare per avere ulteriori informazioni relative alle 4 ore di approfondimento in aula e per conoscere la procedura da seguire per sostenere l’esame per ottenere l’attestato.

Ai sensi degli art. 31 e 34 del D.Lgs. 81/08, per svolgere l’incarico di RSPP è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore.
Tale compito può essere ricoperto da:

  • il Datore di lavoro stesso
  • un dipendente dell’azienda
  • un consulente esterno

Il documento di valutazione dei rischi viene redatto a conclusione della valutazione dei rischi, deve avere data certa e contenere:

  • una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa,nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
  • l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
  • il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  • l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  • l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
  • Il contenuto del documento deve anche rispettare altre indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi specifici (es. rischi da agenti fisici, chimi, biologici, ecc.) Il DVR deve essere fatto dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), il medico competente (ove necessario) e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Dopo la formazione obbligatoria il datore di lavoro deve adempiere all’aggiornamento continuo del lavoratore che è quantificabile in 6 ore ogni 5 anni per tutti i settori. L’accordo invita a distribuire l’aggiornamento durante tutto il periodo dei 5 anni quindi con corsi di 1,2 ore per anno.

Le norme che definiscono la formazione e l’aggiornamento di RSPP, lavoratori, preposti e dirigenti sono contenute nell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 8 del 11 gennaio 2012 ed entrate in vigore dal 26 gennaio scorso. In questo accordo sono specificati i contenuti e la durata dei corsi di formazione e aggiornamento obbligatori, in relazione al codice ATECO e al livello di rischio dell’azienda, come previsti dall’articolo 37 del D.Lgs. 81/08.

Ai sensi dell’Art. 37 del D.lgs 81/08 il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) deve partecipare a una formazione specifica di 32 ore i cui contenuti minimi previsti sono: principi giuridici comunitari e nazionali;
legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; definizione e individuazione dei fattori di rischio; valutazione dei rischi; individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; nozioni di tecnica della comunicazione.

Le principali leggi di riferimento per gli adempimenti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro sono:

  • decreto legislativo n. 81 dell’ 9 Aprile 2008 (D.Lgs. 81/08) definito anche Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo D.Lgs. è stato successivamente modificato ed integrato da altre leggi (L. n. 88/09; D.Lgs. n. 106/09);
  • accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 8 del 11 gennaio 2012 ed entrato in vigore dal 26 gennaio scorso.
  • accordo Stato-Regioni 25 luglio 2012, Linee applicative

Per il datore di lavoro che non adempie all’obbligo di formazione dei lavoratori in relazione alla mansione svolta nell’ambito dell’azienda è prevista la sanzione di arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200,00 a 5.200,00 € Per il lavoratore che non partecipa alla formazione indicata è prevista la sanzione di arresto fino a 1 mese o ammenda da 200,00 a 600,00 €.

In genere la nomina ha validità annuale, ma va verificata con il singolo medico competente.

La nomina non ha scadenza; tuttavia l’RSPP ha l’obbligo di aggiornamento delle proprie competenze ogni 5 anni

Sì, tutto. In quanto anche collaboratori a progetto, occasionali, coordinati e continuativi, lavoratori autonomi, soci lavoratori, anche di cooperative e società di capitali, ecc. sono considerati lavoratori e quindi occorre che il datore di lavoro effettui la valutazione dei rischi, predisponga il DVR, nomini un RSPP, ecc.