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Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) - Finasser
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Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.)

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Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.)

Che cos’è il Documento di Valutazione dei Rischi?

 

Il Documento di valutazione dei rischi (DVR), è una certificazione che analizza tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti nella azienda, valutando attrezzature di lavoro, sostanze o preparati chimici impiegati, sistemazione degli ambienti lavorativi, compresi quelli inerenti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.

Il Documento di Valutazione dei Rischi, redatto al termine della valutazione deve avere data certa e comprendere:

    • una relazione inerente la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
    • l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;
    • il programma delle misure ritenute adeguate per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
    • l’indicazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare e dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente individui in possesso di adeguate competenze e poteri;
    • l’individuazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
    • l’individuazione delle attività che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici.

 

Nella valutazione di tutti i rischi, il datore di lavoro deve analizzare anche quelli riguardanti lo stress “lavoro-correlato”, quelli inerenti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenza di genere, di età e di provenienza da altri Paesi.

Chi redige il Dvr?

 

Il Dvr viene elaborato dal datore di lavoro, in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e il Medico competente (se nominato in base all’attività lavorativa) e con la consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

La redazione del DVR è, quindi, un obbligo non delegabile del datore di lavoro.

danilo boe