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Codice ATECO e Rischio in rapporto alle Mansioni - Finasser
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Codice ATECO e Rischio in rapporto alle Mansioni;

Codice ATECO e Rischio in rapporto alle Mansioni

Cod. ATECO e rischio

Codice ATECO e Rischio in rapporto alle Mansioni

La Formazione dei Lavoratori e il Codice ATECO: Perché il Livello di Rischio è Slegato

La formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro è un tema di cruciale importanza per garantire un ambiente di lavoro sicuro e conforme alle normative vigenti. Un aspetto fondamentale è la correlazione tra la formazione richiesta e l’effettiva mansione svolta dal lavoratore, piuttosto che il codice ATECO dell’azienda di appartenenza. Questo principio è stato chiarito dalla Commissione interpelli del Ministero del Lavoro nell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, pubblicato il 5 novembre 2013.

La Posizione della Commissione Interpelli

La Commissione ha risposto alla domanda se fosse necessario fare riferimento al codice ATECO dell’azienda per determinare la durata del corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro. Gli esperti hanno chiarito che non è il codice ATECO a determinare il tipo di formazione, bensì l’effettiva mansione del lavoratore e i rischi specifici cui è esposto.

Per esempio, in un’azienda metallurgica, gli impiegati degli uffici amministrativi, che operano in un contesto a rischio “basso”, necessitano di una formazione diversa rispetto ai colleghi addetti alle attività produttive, esposti a rischi “alti” o “medi” secondo il codice ATECO dell’azienda.

La Rilevanza della Mansione Effettiva

La normativa italiana, in particolare l’art. 2103 del Codice civile e l’art. 13 dello Statuto dei lavoratori, stabilisce che il lavoratore deve essere assegnato alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore acquisita successivamente, senza riduzione della retribuzione. La formazione deve quindi essere calibrata sui rischi specifici della mansione effettivamente svolta, non su una classificazione generica basata sul codice ATECO.

L’art. 96 del Codice civile impone inoltre al datore di lavoro di comunicare al lavoratore la propria qualifica al momento dell’assunzione e di garantire che sia effettivamente assegnato alla qualifica stessa. La formazione sulla sicurezza deve dunque riflettere le specifiche condizioni operative e i rischi reali del lavoratore, piuttosto che una categorizzazione generale dell’azienda.

La Valutazione dei Rischi

L’interpello 11/2013 ha ulteriormente chiarito che la formazione deve essere “sufficiente ed adeguata” e riferita all’effettiva mansione svolta dal lavoratore, considerata nella valutazione dei rischi. Pertanto, la durata e il contenuto del corso di formazione possono prescindere dal codice ATECO di appartenenza dell’azienda. Questo approccio assicura che la formazione sia pertinente e utile per prevenire i rischi specifici che i lavoratori affrontano quotidianamente.

Conclusioni

In conclusione, il livello di rischio per la formazione dei lavoratori è slegato dal codice ATECO dell’azienda perché la sicurezza sul lavoro deve essere mirata alle mansioni specifiche e ai rischi reali dei lavoratori. Questo principio garantisce una formazione più efficace e pertinente, migliorando la prevenzione degli incidenti e la sicurezza complessiva sul luogo di lavoro. I datori di lavoro devono quindi valutare attentamente i rischi legati alle mansioni specifiche dei propri dipendenti e fornire una formazione adeguata e sufficiente per mitigare tali rischi.