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Addetto Antincendio - Finasser
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Addetto Antincendio;

Addetto Antincendio

estintore

Addetto Antincendio

Tra i rischi che possono minare la sicurezza dei lavoratori durante lo svolgimento delle loro mansioni uno dei più frequenti è il rischio incendio. Il Testo Unico prevede, definisce e disciplina una figura specifica addetta alla prevenzione e alla protezione da questo tipo di rischio, si tratta dell’addetto al servizio di lotta antincendio.

Chi è?

La definizione della figura dell’addetto antincendio viene fornita dagli articoli 18 e 43 del D.lgs 81, il quale lo descrive come il lavoratore con il compito di mettere in pratica tutte le misure e le attività di:

  • prevenzione degli incendi;
  • lotta antincendio;
  • evacuazione in caso di emergenza in collaborazione con gli addetti al primo soccorso;

Chi lo nomina?

A normare la nomina dell’addetto è l’articolo 18 che pone la sua designazione tra gli adempimenti del datore di lavoro, tuttavia non viene specificato il numero massimo dei lavoratori che devono essere nominati per svolgere questo ruolo, viene solo specificato che gli incaricati della lotta antincendio devono essere in numero commisurato alle caratteristiche dell’azienda e all’entità dell’esposizione a rischio incendio della stessa. La designazione avviene per mezzo di un atto di nomina formale con il quale vengono conferiti ai lavoratori l’autorità e le responsabilità correlate al tipo di servizio. Il Datore di lavoro, nello scegliere il futuro addetto, deve tener conto delle reali capacità dello stesso e, una volta nominato, deve provvedere alla sua adeguata formazione tramite specifici corsi. La nomina diverrà effettiva soltanto dopo che il soggetto avrà portato a termine con successo il percorso formativo, a quel punto il suo nominativo dovrà essere inserito nel DVR e la lettera di nomina dovrà essere conservata presso l’azienda. I lavoratori designati non possono rifiutare la nomina, se non per gravi e giustificati motivi documentati.

La normativa, in certi casi, concede al datore di lavoro la possibilità di ricoprire in prima persona tale ruolo, procedendo con l’autonomina ad addetto antincendio.

Cosa fa?

Il ruolo dell’addetto è strettamente correlato ai compiti e alle mansioni che è chiamato a svolgere, che sono di diversa natura in base alla situazione.

Durante la normale attività lavorativa i suoi compiti sono:

  • svolgere attività di prevenzione incendi analizzando le fasi del processo lavorativo più a rischio;
  • verificare e intervenire, se necessario, sul comportamento dei colleghi,
  • verificare e controllare l’integrità e la regolarità delle attrezzature antincendio;
  • verificare che la segnaletica antincendio sia esposta in maniera chiara e visibile;

Durante le situazioni di emergenza i suoi compiti sono:

  • avvisare dell’emergenza in atto e recarsi sul posto e valutarne l’entità;
  • intervenire utilizzando estintori se l’emergenza è di bassa entità;
  • nel caso in cui non riesca a domare l’incendio, deve avviare e coordinare la procedura di evacuazione;
  • avvisare gli addetti alle chiamate di emergenza e i soccorsi esterni;
  • disattivare eventuali valvole di gas o interruttori elettrici a rischio;
  • isolare la zona per circoscrivere l’emergenza;
  • verificare che tutto il personale sia giunto nel punto di ritrovo;
  • supportare i soccorsi esterni fornendo tutte le informazioni;
  • segnalare la fine dell’emergenza quando il pericolo scompare;
  • accertarsi della sicurezza degli impianti e dei locali e chiedere la ripresa dell’attività;

Formazione

Il Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998 prevede che i lavoratori incaricati di svolgere la funzione di Addetti Antincendio debbano svolgere una formazione specifica correlata alla tipologia di attività e al livello di rischio di incendio delle stesse, nonché agli specifici compiti affidati ai lavoratori.

Rischio Incendio Basso:

Il corso di formazione deve avere durata minima pari a 4 ore. Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

Rischio Incendio Medio

La durata minima del corso di formazione per Addetti Antincendio per attività a medio rischio di incendio è pari a 8 ore. Rientrano nella classificazione delle attività a medio rischio di incendio: attività rientranti nell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nel D.P.R. n. 689/1959 escluse quelle indicate come rischio elevato; cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.

Rischio Incendio Alto

I lavoratori incaricati di svolgere la funzione di Addetti Antincendio in attività a rischio di incendio alto devono frequentare un corso di formazione della durata minima pari a 16 ore. Rientrano nella classificazione di attività ad alto rischio di incendio: industrie e depositi di cui all’art. 4 e 6 del D. Lgs. 334/99; fabbriche e depositi di esplosivi; centrali termoelettriche; aziende estrattive di oli minerali e gas combustibili; impianti e laboratori nucleari; depositi al chiuso di materiali combustibili con superficie superiore a 20.000 mq; attività commerciali ed espositive con superficie coperta superiore a 10.000 mq; scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane; alberghi con oltre 200 posti letto; ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani; scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti; uffici con oltre 1000 dipendenti; cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m; cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

Aggiornamento

L’Art. 37 del D. Lgs. 81/08 introduce l’obbligo di aggiornamento periodico per i lavoratori incaricati dell’attività di “prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico”. La durata dei corsi di aggiornamento per Addetti Antincendio è stabilita dalla Circolare n. 12653 del 23 febbraio 2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco come segue:

  • Aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio d’incendio basso: 2 ore;
  • Aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio d’incendio medio: 5 ore;
  • Aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio d’incendio alto: 8 ore.

Ad oggi, non è ancora stato emanato uno specifico decreto che disciplini la periodicità di tale aggiornamento. Tuttavia, la prassi è di considerare il termine triennale della formazione, già indicato dal D.M. 388/2003 per quanto riguarda gli Addetti al Primo Soccorso e riportata dalla Circolare dei Vigili del Fuoco del Comando Regione Emilia-Romagna del 26 febbraio 2012.

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