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Segno Distintivo: Il Marchio. - Finasser
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Segno Distintivo: Il Marchio.;

Segno Distintivo: Il Marchio.

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Segno Distintivo: Il Marchio.

Il marchio indica un qualunque segno suscettibile di essere rappresentato graficamente, in particolare parole, compresi i nomi di persone, disegni, lettere, cifre, suoni, forma di un prodotto o della sua confezione, combinazioni o tonalità cromatiche, purché sia idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli delle altre.

I tipi

L’imprenditore può utilizzare un solo marchio per tutti i propri prodotti (marchio generale) ma può anche servirsi di più marchi, quando vuole differenziare i diversi prodotti della propria impresa (marchi speciali). Inoltre, è possibile l’uso contemporaneo di un marchio generale e di più marchi speciali quando si vuole al tempo stesso l’unità della fonte di produzione e la diversità dei prodotti.

Il marchio può essere costituito solo da parole (marchio denominativo) e può coincidere con la stessa ditta o con il nome civile dell’imprenditore. Inoltre, può essere costituito da figure, lettere, cifre, disegni o colori (marchio figurativo) ed anche da suoni. Il marchio può essere costituito anche dalla forma del prodotto o dalla confezione dello stesso (marchio di forma o tridimensionale).

Un tipo particolare di marchio è il marchio collettivo, esso si distingue nettamente dai marchi di impresa in quanto titolare del marchio collettivo è un soggetto che svolge la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi.

I requisiti di validità

Per essere tutelato giuridicamente il marchio deve rispondere a determinati requisiti di validità: liceità, verità, originalità e novità. Il marchio non deve contenere segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume, stemmi o altri segni protetti da convenzioni internazionali. Inoltre, è fatto divieto di utilizzare come marchio l’altrui ritratto senza il consenso dell’interessato. Il principio della verità vieta di inserire nel marchio segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi. Inoltre, il marchio deve essere originale. Non possono essere utilizzati marchi in quanto privi di capacità distintiva:

  1. Le denominazioni generiche del prodotto o del servizio o la loro figura generica;
  2. Le indicazioni descrittive dei caratteri essenziali della provenienza geografica del prodotto;
  3. I segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente come le parole super, extra, lusso.

Il requisito di originalità è rispettato quando si utilizzano denominazioni o figure generiche che non hanno alcuna relazione con il prodotto contraddistinto. Infine, è possibile usare come marchio denominazioni generiche o parole di uso comune modificate o combinate fra loro in modo fantasioso. Ultimo dei requisiti di validità è la sua novità. È questo un aspetto ulteriore della capacità distintiva del marchio, complementare ma distinto rispetto all’originalità. Il difetto dei requisiti fin qui esposti comporta la nullità del marchio.

Registrazione

La registrazione del marchio presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi conferisce al titolare dello stesso il diritto all’uso esclusivo su tutto il territorio nazionale per prodotti o servizi identici o affini (a meno che non si tratti di marchio celebre, nel qual caso il diritto, come accennato, è esteso anche a prodotti o servizi non affini). Tale diritto decorre dalla presentazione della domanda e ha una durata di dieci anni, rinnovabile per un numero illimitato di volte.

La registrazione del marchio dà al titolare la possibilità di tutelarsi giudizialmente da eventuali contraffazioni. In particolare, il titolare di un marchio registrato può esperire l’azione di contraffazione, con la quale può inibire gli atti lesivi del suo diritto e ottenere la rimozione dei relativi effetti, e l’azione di rivendica, con la quale un nome a dominio registrato in mala fede da terzi o che leda il diritto del titolare può essere cancellato o trasferito.

Marchio non registrato

Il marchio non registrato, non è del tutto privo di tutela ma dà al suo titolare il diritto all’uso esclusivo nei limiti in cui se ne è avvalso prima che altri lo abbiano eventualmente registrato e in base alla notorietà raggiunta. 

Estinzione

Il marchio può estinguersi. Nei fatti ciò accade, in primo luogo, in caso di volgarizzazione, che si ha quando il marchio diviene denominazione comune del prodotto o del servizio e perde, in conseguenza, la propria capacità distintiva (si pensi al marchio Cellophane). Si ha estinzione del marchio, poi, per non uso, ovvero se, salvo motivo legittimo, il suo titolare non lo utilizzi per un periodo ininterrotto di cinque anni. Il marchio, infine, si estingue per illiceità sopravvenuta.