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Il Ruolo del Preposto: Chiarimenti sugli Interpelli del Ministero del Lavoro n. 4/2024 e n. 6/2024 - Finasser
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Il Ruolo del Preposto: Chiarimenti sugli Interpelli del Ministero del Lavoro n. 4/2024  e n. 6/2024;

Il Ruolo del Preposto: Chiarimenti sugli Interpelli del Ministero del Lavoro n. 4/2024 e n. 6/2024

Preposto

Il Ruolo del Preposto: Chiarimenti sugli Interpelli del Ministero del Lavoro n. 4/2024 e n. 6/2024

La figura del preposto, centrale per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro, è stata oggetto di nuovi approfondimenti da parte della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza. Oltre agli interpelli n. 4/2024 e n. 5/2023, che chiariscono obblighi e modalità di designazione del preposto , il recente interpello n. 6/2024 introduce ulteriori dettagli sulla periodicità della formazione di aggiornamento, fornendo indicazioni utili per datori di lavoro e professionisti del settore.

Il Preposto e il Suo Ruolo Cruciale

Il preposto è definito come la figura che: “sovraintende l’attività lavorativa e ne controlla la corretta esecuzione da parte dei lavoratori, garantendo l’attuazione delle direttive ricevute e esercitando un funzionale potere di iniziativa per fare rispettare tutte le cautele previste, in ragione delle competenze professionali acquisite e nei limiti dei poteri gerarchici che gli derivano dalla natura dell’incarico che gli è stato conferito”.

Come chiarito nelle novità normative introdotte con la Legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del DL 21 ottobre 2021, n. 146, il preposto assume un ruolo di garanzia, la cui presenza è obbligatoria per garantire la sicurezza dei lavoratori e il rispetto delle norme previste dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Interpello n. 4/2024: Gli Obblighi di Designazione del Preposto

L’interpello n. 4/2024 affronta quesiti specifici posti dalla Camera di Commercio di Modena relativi alla necessità e alle modalità di designazione del preposto nelle attività in appalto e subappalto. Le risposte fornite dalla Commissione includono:

  1. Obbligatorietà della figura del preposto:
    La Commissione ha ribadito che: “Dal combinato disposto della normativa vigente in materia, sembrerebbe emergere la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia, sussistendo sempre l’obbligo di una sua individuazione”. Tuttavia, in caso di attività a modesta complessità organizzativa, il preposto può coincidere con il datore di lavoro, ma solo come “extrema ratio” e dopo un’attenta valutazione dei rischi.
  2. Scelta del preposto nelle attività in appalto:
    Secondo la Commissione, la figura del preposto deve essere individuata tra i lavoratori che possano effettivamente adempiere alle sue funzioni. “Non sembra potersi rivenire se non in presenza, quando il responsabile di commessa si reca presso il luogo dove si svolgono le attività”.
  3. Un unico lavoratore e la necessità del preposto:
    Anche per attività svolte da un unico lavoratore, la figura del preposto deve essere individuata, sebbene sia possibile che questa coincida con il datore di lavoro, in caso di attività semplici.

Interpello n. 6/2024: La Periodicità dell’Aggiornamento per i Preposti

Il più recente interpello n. 6/2024 risponde a una richiesta del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), che ha sollevato dubbi sulla periodicità dell’aggiornamento della formazione dei preposti. In particolare, il CNI chiedeva se l’introduzione del comma 7-ter dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, che prevede una periodicità biennale, fosse già applicabile o se fosse ancora valida l’indicazione quinquennale contenuta nell’Accordo Stato-Regioni (ASR) del 2011.

La Commissione ha chiarito che le novità introdotte dal comma 7-ter sono subordinate all’adozione del nuovo Accordo Stato-Regioni. Fino a quando il nuovo ASR non entrerà in vigore, la periodicità dell’aggiornamento per i preposti resta quinquennale, come stabilito nell’Allegato A dell’Accordo del 2011.

Presenza del Preposto e Giurisprudenza

Un ulteriore aspetto cruciale riguarda la presenza fisica del preposto sul luogo di lavoro. Come già evidenziato nell’interpello n. 4/2024: “Non esiste fonte normativa alcuna, che specifichi in via generale, la necessità che il preposto sia fisicamente presente presso ogni singolo luogo in cui i lavoratori dell’azienda svolgono lavorazioni in regime di appalto o di subappalto”. Tuttavia, il preposto deve garantire una vigilanza continua ed efficace, assicurandosi che i lavoratori rispettino le norme di sicurezza e utilizzino correttamente i dispositivi di protezione.

La giurisprudenza sottolinea che: “Compito del preposto non è di sorvegliare ininterrottamente, senza soluzione di continuità, il lavoratore, tanto da doversi ritenere che il legislatore abbia richiesto l’impiego congiunto di due persone, cioè il lavoratore e il suo controllore” (Cassazione Penale, sez. IV, 5 novembre 1987).

Conclusioni

Gli interpelli n. 4/2024, n. 5/2023 e n. 6/2024 forniscono un quadro chiaro e aggiornato sulla figura del preposto, affrontando aspetti fondamentali come la sua designazione, le modalità di sorveglianza e la formazione obbligatoria. Tra i punti salienti emergono:

  • La necessità di individuare sempre un preposto, anche in attività di modesta complessità;
  • L’obbligatorietà di aggiornare la formazione dei preposti con periodicità quinquennale fino all’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni;
  • La possibilità di valutare caso per caso l’effettiva necessità della presenza fisica del preposto sul luogo di lavoro.

Questi chiarimenti sono essenziali per garantire la corretta applicazione delle normative e migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro. Il rafforzamento del ruolo del preposto non è solo un obbligo normativo, ma una leva strategica per prevenire incidenti e tutelare i lavoratori in tutti i contesti organizzativi.